SCUOLA PRIMARIA – LIBRI DI TESTO a.s. 2020-2021

Quest’anno tutti i bambini della scuola primaria troveranno i nuovi libri di testo direttamente nella propria aula. Chi volesse  ricevere i libri compresi di copertina è pregato di rivolgersi direttamente  alla cartoleria CARTOFFICE – Viale Cappuccini 98 ( no contatti telefonici) per il  pagamento.

Chi non desidera ricevere i libri con la copertina e nome del bambino non deve fare nulla. 

Termine ultimo per accedere al servizio: venerdì 31 Luglio 2020.

Leggi Tutto

Comunicazione – PAGO IN RETE

COMUNICAZIONE PAGO IN RETE

Si chiede ai Signori Genitori a partire dal 29/06 di NON fare più versamenti sui conti
correnti postale e bancario della scuola (noleggio strumento/assicurazione/iscrizioni, ecc.).
I versamenti sono, infatti, SOSPESI in attesa di nuove procedure di pagamento che
verranno comunicate in seguito, attraverso PAGO IN RETE (un servizio centralizzato per i
pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione).
Cordialmente,


La dirigente scolastica
Pasqualina Lucini Paioni

Leggi Tutto

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41

Art. 1 – Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020

1. Con una o piu’ ordinanze del Ministro dell’istruzione possono essere adottate, per l’anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi. 2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalita’ dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attivita’ didattica ordinaria. L’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessita’ degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. 3. Nel caso in cui l’attivita’ didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all’articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; b) le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l’eliminazione di una o piu’ di esse e rimodulando le modalita’ di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneita’ di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017; c) le modalita’ di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017; d) le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinche’ detta prova sia aderente alle attivita’ didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell’istruzione che ne assicurino uniformita’, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017. 4. Nel caso in cui l’attivita’ didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) le modalita’, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all’articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; b) la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresi’ di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonche’ le modalita’ e i criteri per l’attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneita’ di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017; c) l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalita’ anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruita’ della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017; d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell’eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell’eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3. 5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalita’ per l’adattamento agli studenti con disabilita’ e disturbi specifici di apprendimento, nonche’ con altri bisogni educativi speciali. 6. In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell’emergenza epidemiologica e sostengono l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1. 8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell’istruzione, puo’ emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l’applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificita’ del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all’evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti. 9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, e’ riscontrata l’entita’ dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell’indebitamento netto. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Leggi Tutto

Ritiro libri a scuola

I genitori che intendono ritirare i libri di testo dei propri figli devono

  • presentarsi nei rispettivi plessi
    • nei giorni e negli orari stabiliti 
    • rispettando  le norme comportamentali previste dalle Ordinanze Ministeriali relative all’emergenza Covid-19:
      • dotati di mascherina e guanti
      • rispettando le distanze fra le persone 
    • con il giustificativo per uscire di casa e presentarsi alla scuola in base alla normativa di Legge

La seguente comunicazione è stata inviata anche sulla posta del registro.

Scuola secondaria di I grado “Griffini”

  • giorno 05/05/2020
  • secondo i seguenti orari:
     dalle ore 8,15 alle ore 9,00 per la sezione A
     dalle ore 9,00 alle ore 9,45 per la sezione B
     dalle ore 9,45 alle ore 10,30 per la sezione C
     dalle ore 10,30 alle ore 11,15 per la sezione D
     dalle ore 11,15 alle ore 12,00 per la sezione E
     dalle ore 12,00 alle ore 12,45 per la sezione F
     dalle ore 12,45 alle ore 13,30 per la sezione G.

Scuola primaria “Andena”

  • giorno 06/05/2020
  • secondo i seguenti orari:
     dalle ore 8,15 alle ore 9,15 per le classi prime
     dalle ore 9,15 alle ore 10,15 per le classi seconde
     dalle ore 10,15 alle ore 11,15 per le classi terze
     dalle ore 11,15 alle ore 12,15 per le classi quarte
     dalle ore 12,15 alle ore 13,15 per le classi quinte.

Scuola primaria “Bonaccorsi”

  • giorno 05/05/2020
  • secondo i seguenti orari:
     dalle ore 8,30 alle ore 9,15 per le classi prime
     dalle ore 9,15 alle ore 10,00 per le classi seconde
     dalle ore 10,00 alle ore 10,45 per le classi terze
     dalle ore 10,45 alle ore 11,30 per le classi quarte
     dalle ore 11,30 alle ore 12,15 per le classi quinte.

Scuola primaria “Scotti”

  • giorno 04/05/2020
  • secondo i seguenti orari:
     dalle ore 8,15 alle ore 9,15 per le classi prime
     dalle ore 9,15 alle ore 10,15 per le classi seconde
     dalle ore 10,15 alle ore 11,15 per le classi terze
     dalle ore 11,15 alle ore 12,15 per le classi quarte
     dalle ore 12,15 alle ore 13,15 per le classi quinte.

Modulistica obbligatoria:  giustificativo per uscire di casa e presentarsi alla scuola in base alla normativa di Legge 

Leggi Tutto

Coronavirus: Normative -disposizioni ufficiali e opuscolo informativo

Per quanto riguarda l’emergenza coronavirus si informa l’utenza di consultare: 

Disposizioni- Normative


NORMATIVA

Questi sono gli ultimi riferimenti normativi attivi:

Pur chiedendovi una lettura integrale, vi estrapolo quanto è relativo alle scuole (in qualche caso a tutte le
scuole di determinate Regioni, in altri casi esclusivamente alle scuole della “zona rossa” e l’IC di Casalpusterlengo è una di queste).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita’ competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica. 
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di
formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita’ formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio
nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

[OMISSIS]

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
[OMISSIS]

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita’ lavorative nel comune o nell’area interessata nonche’ delle attivita’ lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti
e alle modalita’ di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.

[OMISSIS]
Dato a Roma, addi’ 23 febbraio 2020 MATTARELLA

///////// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /////////

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto
1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell’allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto gia’ disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all’allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
b) divieto di accesso nei Comuni di cui all’allegato 1;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti
al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di
formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita’ formative svolte a distanza;
e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a
tali istituti e luoghi;

g) sospensione delle attivita’ degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita’, secondo le modalita’ e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;

[OMISSIS]

l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche’ agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessita’ indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;

[OMISSIS]

n) sospensione delle attivita’ lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita’, ivi compresa l’attivita’ veterinaria, nonche’ di quelle che possono essere svolte in modalita’ domiciliare ovvero in modalita’ a distanza. [OMISSIS]

Efficacia delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro della salute Speranza

Allegato 1
Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.
Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D’Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.
Nella Regione Veneto:
a) Vo’.
///////// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /////////

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio 1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:
a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni,
nonche’ delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;
b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti; 

d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attivita’ didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalita’ di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto
il territorio nazionale, non avra’ luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all’art. 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita’, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

[OMISSIS]

Art. 3
Disposizioni finali
1. Sono confermate e restano in vigore, con l’integrazione di cui all’art. 1, lettera a), le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonche’ l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente
della Regione Liguria il 24 febbraio 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 2, comma 2, restano ferme le previsioni del decreto del   Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
Roma, 25 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro della salute Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2020

INTEGRAZIONI:

OOMM Ministro della Salute e/o con il Presidente
della Regione Lombardia

CM USR Lombardia


Opuscolo informativo

  

 

 

Leggi Tutto

contatti

Socialnetwork didattico

Piattaforma moodle integrata nel Registro Elettronico KeScuola.

INFORMATIVA: Questo sito usa cookies per analisi statistiche completamente anonime. Proseguendo con la navigazione si presta il consenso all' uso dei cookie. voglio maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi