Nota prot. 278 del 6 marzo 2020

OGGETTO: particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.

 

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DPCM del 4 marzo 2020

Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e’ coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita’; e’ altresi’ differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale; b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d); c) sono sospesi altresi’ gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita’ motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d); d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ la frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e universita’ per anziani, ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di attivita’ formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche’ le attivita’ delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa; e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita’ del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita’ didattiche nelle scuole, modalita’ di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; h) nelle Universita’ e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita’ didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, individuate dalle medesime Universita’ e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalita’, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita’, il recupero delle attivita’ formative nonche’ di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; i) a beneficio degli studenti ai quali non e’ consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita’ didattiche o curriculari delle Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita’ possono essere svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, individuate dalle medesime Universita’ e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita’, il recupero delle attivita’ formative, nonche’ di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche’ ai fini delle relative valutazioni; l) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e’ limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e’ tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; n) la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; o) con apposito provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

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Crisi Coronavirus – diffusione notizie false a nome dell’Ufficio scolastico territoriale di Lodi

Dal pomeriggio di mercoledì 26 febbraio è stato diffuso sui “social media” un falso avviso dell’Ufficio scolastico territoriale di Lodi che preannuncia l’imminente decisione da parte di Regione Lombardia di disporre la proroga della sospensione delle attività didattiche fino a domenica 8 marzo.
Si tratta di notizie destituite di ogni fondamento.
Il falso avviso, pur essendo stato redatto in modo grossolano e scritto in pessimo italiano, contribuisce pericolosamente a generare disinformazione in una situazione estremamente seria e delicata.
Al riguardo, si ribadiscono le raccomandazioni in tema di circolazione di informazioni sul Coronavirus pubblicate sul sito del Ministero  dell’istruzione alla pagina https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-
attenersi-a-notizie-ufficiali-no-a-circolazione-di-informazioni-non-verificate di cui si riporta di seguito il contenuto.

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Coronavirus: Normative -disposizioni ufficiali e opuscolo informativo

Per quanto riguarda l’emergenza coronavirus si informa l’utenza di consultare: 

Disposizioni- Normative


NORMATIVA

Questi sono gli ultimi riferimenti normativi attivi:

Pur chiedendovi una lettura integrale, vi estrapolo quanto è relativo alle scuole (in qualche caso a tutte le
scuole di determinate Regioni, in altri casi esclusivamente alle scuole della “zona rossa” e l’IC di Casalpusterlengo è una di queste).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita’ competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica. 
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di
formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita’ formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio
nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

[OMISSIS]

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
[OMISSIS]

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita’ lavorative nel comune o nell’area interessata nonche’ delle attivita’ lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti
e alle modalita’ di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.

[OMISSIS]
Dato a Roma, addi’ 23 febbraio 2020 MATTARELLA

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto
1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell’allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto gia’ disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all’allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
b) divieto di accesso nei Comuni di cui all’allegato 1;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti
al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di
formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita’ formative svolte a distanza;
e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a
tali istituti e luoghi;

g) sospensione delle attivita’ degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita’, secondo le modalita’ e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;

[OMISSIS]

l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche’ agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessita’ indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;

[OMISSIS]

n) sospensione delle attivita’ lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita’, ivi compresa l’attivita’ veterinaria, nonche’ di quelle che possono essere svolte in modalita’ domiciliare ovvero in modalita’ a distanza. [OMISSIS]

Efficacia delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro della salute Speranza

Allegato 1
Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.
Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D’Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.
Nella Regione Veneto:
a) Vo’.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio 1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:
a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni,
nonche’ delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;
b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti; 

d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attivita’ didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalita’ di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto
il territorio nazionale, non avra’ luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all’art. 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita’, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

[OMISSIS]

Art. 3
Disposizioni finali
1. Sono confermate e restano in vigore, con l’integrazione di cui all’art. 1, lettera a), le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonche’ l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente
della Regione Liguria il 24 febbraio 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 2, comma 2, restano ferme le previsioni del decreto del   Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
Roma, 25 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro della salute Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2020

INTEGRAZIONI:

OOMM Ministro della Salute e/o con il Presidente
della Regione Lombardia

CM USR Lombardia


Opuscolo informativo

  

 

 

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